MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEL DATA GOVERNANCE ACT TRAMITE IL NUOVO D. LGS. N.144/2024

Dopo la pubblicazione avvenuta in Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2024, Il D. Lgs. n.144/2024 entrerà in vigore il 25 ottobre 2024 e si porrà come norma di implementazione fondamentale per il recepimento in Italia del Data Governance Act (DGA), entrato, a sua volta, in vigore il 23 giugno 2022. Quest’ultimo mira a creare un panorama normativo uniforme, utile ad una corretta gestione e condivisione dei dati non personali. Il Decreto Legislativo recepisce le disposizioni degli artt. 7, 13 ,23 e 34 DGA, indicando quali siano le autorità nazionali competenti in materia e definendo il panorama sanzionatorio per i soggetti che violano le norme.

Coerentemente con gli artt. 13 e 23 DGA, Il D. Lgs 144/2024 designa L’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) come autorità competente per la notifica e la vigilanza nei confronti dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e per l’inquadramento delle organizzazioni che si occupano di altruismo dei dati. Questi compito, concorde con l’art. 13 DGA, stabilisce come gli Stati Membri debbano indicare le autorità nazionali che avranno l’obbligo di notificare ai fornitori dei servizi di intermediazione dei dati e di monitorare la conformità delle loro attività al regolamento.

L’AgID dovrà lavorare a stretto contatto con altre autorità, come il Garante per la protezione dei dati personali, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Il coordinamento tra le autorità è conforme agli artt. 23 e 26 DGA, i quali indicano come sia necessario un approccio collaborativo tra queste ultime per ottenere concretamente una tutela e gestione efficace dei dati in questione, senza dimenticare cardini fondamentali come la protezione della privacy e della computer security.

Inoltre, il Decreto definisce l’AgID come organismo incaricato per assistere la pubblica amministrazione nei casi in cu conceda o neghi l’accesso ai dati secondo l’art. 7 DGA. Esso prevede che vengano designate autorità dagli Stati Membri allo scopo di permettere un miglior riutilizzo dei dati detenuti dagli enti pubblici, secondo l’art. 3 comma 1. Sarà compito dell’AgID facilitare questa attività creando una piattaforma che gestisca in maniera centralizzata i dati, come da disposto dell’art. 8 DGA.  Sempre AgID gestirà lo sportello unico per l’accesso ai dati, andando quindi ad estendere l’esistente catalogo nazionale unico dei dati aperti. In questo modo il riutilizzo dei dati pubblici sarà semplificato per tutte le parti coinvolte, fermo restando il rispetto dei principi del Data Governance Act.

Dal punto di vista sanzionatorio, il D.Lgs 144/2024 introduce un sistema di sanzioni per le violazioni degli obblighi stabiliti dal DGA, principalmente circa il trasferimento di dati non personali verso paesi Extra-UE (art.31 DGA) e la mancata notifica dai fornitori di servizi di intermediazione dei dati (art.11 DGA). Le sanzioni indicate sono di notevole rilevanza, potendo raggiungere persino al 6% del fatturato mondiale totale annuo dell’impresa rea di aver violato le norme, come da art. 34 DGA. Queste saranno, come da Regolamento, effettive, proporzionate e dissuasive, ma sempre tenendo in considerazione la natura e la durata della violazione. Faro nella predisposizione di questo approccio è l’art. 34 DGA, che indica quali siano i principi generali utili per determinare le sanzioni a livello europeo.

In conclusione, il decreto che entrerà in vigore il prossimo 25 ottobre sarà un tassello necessario per l’implementazione a livello nazionale del DGA, andando a creare un forte panorama di norme utili a gestire e condividere in totale sicurezza i dati non personali. Questo procedimento non sarà possibile senza il ruolo centrale e regolatore dell’AgID, che andrò a garantire l’intermediazione e l’altruismo dei dati tramite un sistema di sanzioni rigorose. Il fine ultimo del Decreto è che queste attività vengano svolte in modo totalmente sicuro e trasparente, nel pieno interesse dei soggetti pubblici e privati coinvolti.

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