Riders: tra platform work e algoritmi discriminatori

Con l’avvento delle nuove tecnologie nasce una classe di lavoratori che esercita la propria professione attraverso una piattaforma. Il problema che si cela dietro questa forma di lavoro è la qualificazione giuridica da attribuirgli; dunque, se la piattaforma possa essere qualificata come datore di lavoro e quindi qualificare il rider lavoratore subordinato, o meno. Si analizza, inoltre, il ruolo dell’algoritmo utilizzato dall’applicazione, prevedendosi, con una Proposta di Direttiva della Commissione Europea, che debba rendersi visibile e chiaro ai lavoratori.

1. Platform workers.

Con l’avvento delle nuove tecnologie è nata una nuova categoria di lavoratori: i riders, anche chiamati “platform workers”, poiché realizzano la propria attività lavorativa attraverso una piattaforma (app) che gli fornisce istruzioni su quando e come lavorare.

È definita “platform work” quell’attività fornita attraverso, su, o mediata da, una piattaforma digitale, non essendo stati definiti i settori specifici che possano usufruire di questo intermediario, potendosi dunque utilizzare in aree diverse.

La platform è, precisamente, quel luogo presente in rete dove i prestatori si trovano in contatto immediato con i soggetti interessati al servizio a loro offerto. Il prestatore, nel caso di specie il rider, viene ingaggiato e successivamente retribuito tramite negoziazione individuale ovvero sulla base di una tariffa già prestabilita dal gestore della piattaforma stessa.[1]

Il lavoro su piattaforma si distingue in due tipologie: lavoro “in loco” e lavoro online.

La prima fattispecie si riferisce a quelle attività quali il trasporto di passeggeri, la consegna di cibo o pacchi, nonché servizi personali e domestici, e dunque ai riders.

Il lavoro online, invece, riguarda l’esercizio di compiti che non dipendono da un luogo fisso, essendo bensì realizzati tramite telelavoro. Sono ricompresi in quest’area, ad esempio, le traduzioni, l’assistenza alla ricerca, la codifica dei dati, l’etichettatura di immagini e la manutenzione di software. Questa attività viene comunemente chiamata “crowdwork” o “clickwork”.

2. Qualificazione giuridica dei riders.

Il problema che si cela dietro alla figura dei riders è la loro qualificazione giuridica, in quanto, ci si domanda se, il rapporto debba essere considerato di lavoro subordinato[2] o autonomo[3]. Ormai, quella del rider è divenuta una vera e propria professione esercitata anche dai più grandi, i quali si trovano però in assenza di tutte le tutele che la legge riconosce ai lavoratori subordinati. Ad oggi, i riders, sono invero qualificati come lavoratori autonomi ma, se si volge uno sguardo più attento alla questione si potrà notare come l’attività svolta dall’algoritmo ben si presta a quella definita dall’art.2094 c.c. di “dipendenza” e “direzione”. L’app indica infatti i turni, i luoghi della consegna ed i tempi entro cui effettuarla, lasciando dunque al lavoratore ben pochi margini di scelta. Inoltre, la mancata accettazione di un numero di ordini e la mancata consegna portano alla sospensione o al blocco dell’account, potendosi dunque riconoscere un carattere disciplinare al datore di lavoro (app).

Per risolvere il problema, il sistema italiano ha provato a creare una terza categoria di lavoratori rifacendosi ai collaboratori, una figura creata con il Jobs Act (Art.2 Dlgs. 81/2015), che occuperebbe una posizione intermedia, garantendo loro un insieme di diritti, in modo da eliminare la storica dicotomia tra lavoratori subordinati e autonomi. Tuttavia, questa ulteriore categoria porterebbe ad un’eccessiva ripartizione nella suddivisione dei lavoratori, la quale potrebbe risultare inutile essendo il fenomeno dei riders in continua evoluzione.

Con la sentenza n. 1663/2020 la Cassazione civile conferma infatti la necessità di tutelare i riders, ma non inquadrandoli in una specifica fattispecie, quanto piuttosto applicando loro la disciplina del lavoro subordinato, nel momento in cui vengano rispettati gli indici sussidiari nello svolgimento dell’attività lavorativa quali: il carattere personale, la continuità e l’etero-organizzazione della prestazione mediante piattaforme anche digitali.

Si è espresso in merito anche il Tribunale di Firenze che, con la sentenza del 24 novembre 2021 n. 781, modifica quanto era stato precedentemente stabilito nel decreto del 9 febbraio 2021 concernente l’applicazione dello Statuto dei Lavoratori. Invero, inizialmente non si ritenuto che questo fosse applicabile ai collaboratori, poiché la disciplina dell’art.2 Dlgs 81/2015 attiene solo alla parte sostanziale e non a quella processuale del rapporto di lavoro subordinato. I riders si ritroverebbero dunque esclusi dalla protezione della condotta antisindacale dei datori di lavoro prevista all’art.28 dello Statuto stesso, avendo accesso ai soli ordinari strumenti processuali. Inoltre, anche la figura del datore di lavoro era stata considerata strettamente riservata al rapporto di lavoro subordinato.

Con la sentenza del 24 novembre invece, il Tribunale di Firenze ha continuato a far riferimento all’art.2 Dlgs 81/2015 per quanto riguarda l’inquadramento giuridico dei riders; allo stesso tempo però gli riconosce l’applicabilità di una protezione che sia equivalente a quella riservata ai lavoratori subordinati, potendo dunque essi far riferimento anche ai diritti presenti nello Statuto, quale quello di repressione della condotta antisindacale all’art.28, confacendosi in questo modo a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.1663/2020.

Grazie alle due sentenze della Cassazione e del Tribunale di Firenze ci troviamo oggi in Italia di fronte ad un processo sempre più teso al riconoscimento al rider della subordinazione, venendogli dunque applicate tutte le tutele che lo collocano in una posizione ad essa equivalente. 

3. Ambito europeo e algoritmo di base.

Inoltre, in ambito europeo, anche la Commissione Europea, attraverso una proposta di Direttiva, ha previsto la possibilità di una presunzione semplice di subordinazione, salvo prova contraria della piattaforma, qualora vengano rispettati gli indici del potere disciplinare dell’app, dovendo essere questa in grado di determinare unilateralmente il compenso e imporre specifiche condotte; di organizzazione nonché il potere di controllo e supervisione anche tramite strumenti tecnologici. In aggiunta, si è contemplato, di rendere trasparenti gli algoritmi, per favorire una maggiore informazione ai lavoratori.

Difatti, l’algoritmo che governa l’applicazione è spesso denominato “blind”, poiché non è possibile valutare quali siano i criteri utilizzati dietro le sue scelte. L’algoritmo agisce secondo un metodo denominato “machine learning”, ossia un apprendimento automatico di una serie di input che vengono forniti dall’applicazione (dati), per ricavarne degli output. Questi output riguardano l’assegnazione di un turno ad un rider o la decisione di non farlo più lavorare.

Non essendo però visibili i procedimenti intermedi che l’algoritmo compie tra input e output, si corre il pericolo che si producano esiti discriminatori senza che questo sia chiaramente visibile. I dati che seguono correlazioni già impostate possono, invero, riflettere pregiudizi e preferenze culturali o di genere. I lavoratori sono quindi esposti al rischio di essere scelti non sulla base di un fattore protetto, ma di una variabile, e questo è ciò che accade ad esempio quando si guarda, come criterio per individuare il candidato perfetto, a sue precedenti esperienze lavorative. Un indice di qualità di esperienze precedenti potrebbe, difatti, essere un salario più alto, ma ciò pregiudicherebbe le lavoratrici donne, che hanno statisticamente un salario annuo più basso degli uomini.

La tendenza generale che si ha di credere che i dati siano per definizione oggettivi non è, quindi, necessariamente vera, proprio per la loro facile manipolazione. Essendo, perdipiù, blind i criteri utilizzati dall’algoritmo, è più complesso provare che sia avvenuta una discriminazione.

Ciò che si propone, dunque, la Commissione Europea è di rendere il processo dietro questo strumento visibile ai lavoratori.

Questo articolo è stato scritto da un’articolista di LegalTech Italia, partner di DirittoConsenso.


[1] Disegno di Legge, presentato alla Presidenza del Senato il 5 ottobre 2017, dai dai senatori Ichino, Bencini, Berger, Bignami, Bondi, Buemi, Collina, D’Adda, Dalla Zuanna, Del Barba, Favero, Fucksia, Giannini, Idem, Lanzilotta, Lepri, Maran, Marino, Merloni, Palermo, Puppato, Repetti, Romani, Romano, Sangalli, Santini, Susta, Disposizione in materia di lavoro autonomo mediante piattaforma digitale.

[2] Art.2094 c.c. “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

[3] Art.2222 c.c. “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.

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