NFT e ARTE DIGITALE

Lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione hanno incontrato anche tutto ciò che riguarda il mondo dell’arte. Questo sviluppo è stato reso possibile grazie agli NFT, cioè beni digitali che rappresentano oggetti del mondo reale come arte, musica, video, testi, ecc. Gli NFT vengono comprati e venduti online e la loro unicità è resa possibile grazie alla tecnologia blockchain. La blockchain è un registro di contabilità condiviso e immutabile che facilita il processo di registrazione delle transazioni e la tracciabilità dei beni in una rete commerciale. Praticamente qualsiasi cosa che abbia un valore può essere rintracciata e scambiata su una rete blockchain, riducendo rischi e costi per tutti gli interessati.

1. Premessa

Il termine NFT sta per non-fungible token, in italiano gettone non fungibile, e da un po’ di tempo ha iniziato a riscuotere un gran successo. Lo sviluppo di questo tipo speciale di gettone ha creato non poco stupore e diffidenza sia nel mondo economico sia in quello legale.

Anche per quanto riguarda i Bitcoin[1] ci sono stati, e ci sono tutt’oggi, grande dubbiosità e scetticismo sia per il loro funzionamento, sia per quanto riguarda il loro scambio. La differenza tra Bitocin e NFT è tuttavia chiara, in quanto, se il Bitcoin è fungibile, ossia può essere sostituito con un altro, gli NFT sono pezzi unici, ossia non possono essere replicati o sostituiti.

2. La nascita degli NFT e il ruolo della Blockchain

Gli NFT sono divenuti a tutti gli effetti il miglior strumento per trasferire opere digitali da una persona all’altra, senza dover cedere i diritti d’autore con i vecchi metodi legati al copyright. Un meme, un messaggio su Twitter, un’immagine, un video o un gioco, ad esempio, possono essere ceduti tramite NFT, che certifica la titolarità dell’idea alla base del contenuto digitale in modo inequivocabile.

L’NFT si identifica, quindi, in un certificato digitale che attesta l’originalità e la proprietà di un qualsiasi contenuto digitale; in altre parole, rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità di un bene.

Durante la creazione dell’opera digitale, viene associata una sequenza di numeri precisa, al fine di garantire nel tempo la tracciabilità e l’immutabilità del token stesso. Il codice generato, detto hash[2], viene quindi registrato su blockchain, tramite smart contract[3] e successivamente il token può divenire oggetto di scambio sui marketplace dedicati. La fase di minting[4] riguarda l’ultimo step, ossia l’acquisto dell’NFT. Una volta che una persona diviene proprietaria di un token gli sarà possibile entrare in una community privata e accedere a feature esclusive.

La blockchain ha un ruolo molto importante nel processo di creazione di un NFT: è grazie ad essa che possiamo certificare l’NFT, utilizzando gli stessi meccanismi di crittografia utilizzati per poter creare nuova criptovaluta. Attualmente la blockchain più utilizzata per creare NFT è Ethereum, che presenta le caratteristiche migliori, in termini di velocità d’esecuzione della crittografia, costi di gestione e semplicità nello scambio e nella vendita, grazie allo standard token ERC721[5] e allo standard token ERC1155[6].

In altre parole, la blockchain è un registro digitale condiviso e immutabile dove vengono memorizzate le transazioni di dati che non possono essere alterati o eliminati.

Prima della blockchain qualsiasi contenuto presente su internet era facilmente riproducibile all’infinito e quindi non si poteva garantire, ad esempio, che un’opera d’arte digitale fosse autentica come un’opera del mondo reale. La tecnologia blockchain consente di scrivere su un registro digitale, assolvendo a funzione assimilabili a quelle di un notaio, informazioni relative al prodotto digitale, non modificabili e pubbliche che comunicano la non riproducibilità di un prodotto.

3. Digital Art

La Digital Art è un nuovo modo di esplorare la creatività attraverso la tecnologia e grazie a essa si ha la realizzazione di opere d’arte per messo della tecnologia digitale. Questo fenomeno ha radici che affondano tra gli anni ’50 e ’70 e ad oggi sta vivendo un forte sviluppo grazie al crescente utilizzo della tecnologia blockchain. Tecnicamente, un’opera di “Crypto arte” è un contenuto in formato digitale, caricato su una piattaforma di scambio, come, per esempio, Rarible.com, la cui vendita viene registrata poi su una blockchain.

La Criptoarte ricopre tanti generi, il più gettonato attiene alle immagini, quanto più originali possibili, ma persino un tweet può trovare mercato se possiede un determinato valore simbolico.

Ovviamente non mancano poi giochi, così come le GIF. Ciò che conta è soprattutto il fatto che si distinguano per originalità o raffigurino qualcosa di iconico.

Un esempio pratico è costituito dalle famose Bored Ape Yacht Club (traducibile in “yacht club della scimmia annoiata”). Le Bored Ape sono avatar basate su NFT in grado di certificare la proprietà attraverso la tecnologia blockchain. Questo fenomeno è esploso in meno di un anno coinvolgendo anche molte celebrità, come il rapper Eminem, Justin Bieber, il calciatore Neymar e Paris Hilton, i quali hanno acquistato per milioni di dollari un’immagine raffigurante una Bored Ape per poi utilizzarla nelle loro piattaforme social.

In sostanza, sono state create 10 mila scimmie con un algoritmo, che non sempre presentano differenze sostanziali l’una dall’altra e che sono state vendute per milioni di dollari.

Così, la corsa per la produzione di opera d’arte con NFT ha permesso lo sviluppo della Crypto Art o arte digitale, protagonista di un successo straordinario nell’ultimo anno.

Chi acquista un’opera legata a un NFT non acquista l’opera in senso stretto. Piuttosto, si garantisce la possibilità di rivendicare un diritto sull’opera acquistata, attraverso uno smart contract, ossia un protocollo informatico che facilita e verifica l’esecuzione di un contratto.

4. Regolamentazione

La digitalizzazione ha creato, con la nascita di internet, uno spazio virtuale governato da leggi extra-territoriali che ha fatto nascere nel corso degli anni una regolamentazione a sé stante.

La nascita e lo sviluppo degli NFT ha preso piede nel mondo del business, della proprietà intellettuale, dell’arte, della musica, dei digital media, della moda, del game e dello sport. La notevole diffusione del fenomeno e le sue particolari implicazioni nell’odierno contesto sociale pongono interrogativi relativamente all’inquadramento giuridico, alla normativa applicabile e alle conseguenze concrete della circolazione degli NFT.

La proposta di Regolamento MiCA del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicata il 24 settembre 2020, fornisce alcuni spunti per l’inquadramento giuridico degli NFT. Tale proposta è legata all’emersione del concetto di “cripto-attività”, estremamente ampio, includendo in tale ambito applicativo gli “e-money token” e quelle cripto-attività[7] diverse dagli strumenti finanziari o da altri prodotti già disciplinati da altri atti dell’Unione europea.

In primo luogo, vi sono questioni legate alla tutela dei consumatori: la complessità delle tecnologie di cui sopra non garantisce ai consumatori sufficienti informazioni relative ai prodotti e servizi acquistati sulle prime piattaforme nate per la creazione e lo scambio di digital collectibles. Il consumatore medio, infatti, raramente presta attenzione alle condizioni generali di un servizio o è in grado di comprendere a pieno le clausole di queste.

In realtà, poiché il fenomeno degli NFT sta rendendo democratica e alla portata di tutti anche la creazione di opere d’arte digitali, è difficile anche per gli artisti comprendere realmente cosa stanno creando, quali diritti stanno cedendo e a quali obblighi si assoggettano. L’utilizzo della tecnologia blockchain, inoltre, non prevede sistemi che garantiscono il diritto di recesso. Gli acquisiti sulle piattaforme NFT non consentono, infatti, di risolvere il contratto e restituire il bene, con conseguente rimborso delle somme spese.

In secondo luogo, in quanto il mondo dell’arte e quello dei crypto – asset, attraverso la tecnologia NFT si intersecano, la normativa AML (Anti Money Laundering) e quella di contrasto al finanziamento del terrorismo potrebbero applicarsi anche all’utilizzo degli NFT.

Ai sensi della V direttiva dell’Unione europea e del decreto legislativo 231/2007, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, tanto le gallerie, che le case d’asta, che i crypto-asset service provider sono obbligati a svolgere attività di adeguata verifica della clientela e monitoraggio costante. Deve evidenziarsi, in questo senso, che attualmente non vi è traccia di attività di tal genere sulle maggiori piattaforme di creazione e scambio degli NFT.

Inoltre, anche questioni legate alla proprietà intellettuale, con la diffusione degli NFT, acquisiscono sempre più rilievo.

Tali problematiche vengono affrontate, sul piano giuridico, secondo differenti approcci.  

Secondo una prima linea di pensiero si ritiene che gli NFT dovrebbero comportare in capo al titolare dell’opera un diritto di privativa[8]. Secondo un secondo orientamento, invece, gli NFT non avrebbero alcuna rilevanza in termini di diritto d’autore. Al contrario, la proprietà dell’originale dovrebbe essere considerata indipendente dalla titolarità dell’opera acquistata L’acquisto di un dipinto fisico, ad esempio, comporterebbe solo il diritto di goderne liberamente, non il diritto d’autore, che rimane invece in capo all’artista.

5. Osservazioni conclusive

In conclusione, la natura giuridica degli NFT rimane controversa e, in particolare, ci si chiede se gli stessi costituiscano un mero titolo rappresentativo di un bene, sia esso materiale o digitale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1996 c.c., ovvero se rappresentino un bene essi stessi. Qualora si prediliga per questa seconda ricostruzione, il legislatore dovrà chiarire se gli NFT possono essere considerati alla stregua di prodotti o, al contrario, di servizi finanziari, con conseguente applicazione della normativa di riferimento.

Dal punto di vista della regolamentazione finanziaria, gli NFT potrebbero ricadere nell’alveo dei prodotti finanziari, laddove, in quanto crypto-asset, il loro acquisto si leghi all’aspettativa di un ritorno finanziario. In questo senso, il fenomeno potrebbe essere oggetto di attenzione di autorità italiane preposte alla regolamentazione dei mercati finanziari come la Consob.

Estremamente controverso è anche il diritto dell’artista di partecipare all’incremento di valore delle opere da lui create anche dopo averle vendute. Laddove all’artista venisse riconosciuto tale diritto, questo non potrebbe formare oggetto di alienazione né di rinuncia, neanche in via preventiva, né potrebbe essere soggetto a previa autorizzazione da parte dell’artista a cederne la titolarità ad altri, ma si presenterebbe come diritto a un compenso, la cui misura sarebbe rappresentata da una percentuale fissata dalla legge.

Infine, gli NFT rappresentano una deriva artistica innovativa e rivoluzionaria nel mondo dell’arte, in quanto consentono la realizzazione di diverse forme d’arte e di guadagno che, nel tempo, potrebbero comportare l’origine di bolle speculative e di problemi di carattere giuridico, specialmente per quanto concerne il diritto d’autore e il concetto di proprietà dell’opera.

Le opportunità degli NFT di generare consistenti flussi di reddito determinano, pertanto, la necessità di sviluppare una normativa adeguata al fine di tutelare i diritti e gli interessi di persone fisiche e giuridiche che intendano sfruttare le crescenti opportunità offerte dalla tecnologia NFT.

Questo articolo è stato scritto da un’articolista di LegalTech Italia, partner di DirittoConsenso.

Bibliografia / Sitografia:

www.avvocatoandreani.it;

“Che cosa sono i bitcoin?” 14/07/2021 https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me/html/what-is-bitcoin.it.html

Avv. Riccardo Berti, Professor Fausto Spoto, Avv. Franco Zumerle, “NFT: che cosa sono, come funzionano, come investire sui “non fungible token” 24 Febbario 2022

https://www.agendadigitale.eu/documenti/nft-che-cosa-sono-come-funzionano-come-investire-sui-non-fungible-token/;

Nigro Riccardo, “smart contract, profili di qualificazione giuridica”, 11/08/2021 https://www.altalex.com/documents/news/2021/06/29/smart-contract-profili-di-qualificazione-giuridica;

www.nozamalab.com;

“Cos’è un token ERC 721?” https://academy.bit2me.com/it/cos%27è-token-erc-721/;

@wackerow, 1 marzo 2022 “standard token non fungibile ERC-721” https://ethereum.org/it/developers/docs/standards/tokens/erc-721/

Andrea Tuzio “Cosa sono esattamente le “Bored Ape”? https://www.collater.al/bored-ape-cosa-sono-art/

www.wired.it;

Lucia Scialo, “Criptoarte: cos’è e come funziona l’arte digitale NFT” https://www.punto-informatico.it/crypto-arte-nft-significato/

Redazione Digital “DIGITAL ART: COS’È, QUALI SONO I PRINCIPALI ARTISTI E QUAL È IL SUO SISTEMA ECONOMICO” pubblicato il 11/01/2022

https://www.elledecor.com/it/arte/a38734650/digital-art-arte-digitali-arte-contemporanea-digitale/


[1] I bitcoin sono rappresentazioni digitali di valore, che possono essere scambiate elettronicamente. Non esistono in forma fisica. Anziché una singola autorità o istituzione, è una rete di computer che provvede a creare bitcoin e a tenerne traccia utilizzando formule matematicamente complesse.

[2] L’impronta hash di un testo o di un file informatico è una sequenza di lettere (a,b,c,d,e,f) e cifre (da zero a 9), lunga solitamente 64 caratteri, ottenuta applicando un particolare algoritmo di calcolo alla sequenza di bit che formano il testo o il file.

Le funzioni hash svolgono un ruolo essenziale nella crittografia: sono utili per verificare l’integrità di un messaggio, poiché l’esecuzione dell’algoritmo su un testo anche minimamente modificato fornisce un message digest completamente differente rispetto a quello calcolato sul testo originale.

[3] Gli smart contract sono protocolli informatici basati sulla tecnologia blockchain che non hanno ancora una definizione giuridica univoca. Essi, potrebbero essere considerati dei contratti tradizionali che assecondano il principio della libertà contrattuale, ma per certi versi potrebbero essere dei mezzi di esecuzione del contratto.

L’articolo 8-ter del Decreto Semplificazioni del 2019 sembrerebbe averli accostati ad un tertium genus contrattuale: il contratto concluso per effetto della validazione diffusa da parte dei nodi della blockchain.

[4]To mint” in inglese significa, tradotto in italiano, “coniare”. In questa fase, infatti, viene coniato un NFT e, cioè, si fa in modo che le informazioni del medesimo vengano aggiunte sulla blockchain.

[5] Il token ERC-721 è un tipo di token particolare creato per la rete Ethereum secondo gli standard del suo smart contract. La proposta per la creazione di questo nuovo standard è stata presentata dallo sviluppatore Dieter Shirley alla fine del 2017.

Nello specifico, lo standard è stato progettato con l’obiettivo di creare gettoni intercambiabili ma con la particolarità dell’essere unico e non sacrificabile. In altre parole, ogni token è unico per tutta la sua esistenza e non può essere danneggiato o distrutto.

Più semplicemente, un token ERC-721 non è altro che un token “collezionabile”. Grazie a questo possiamo definire il valore di un token ERC-721 in base alla rarità e particolarità delle sue proprietà. Ciò significa che sarà più attraente per i futuri acquirenti o “Collezionisti”.

[6] ERC-1155 è una formulazione di base progettata per creare token utili che semplificano la vita agli sviluppatori, il tutto offrendo loro uno strumento potente e dinamico con cui lavorare. Il token ERC-1155 è un tipo di token standard che ha la capacità di immagazzinare, sotto il suo controllo, token che possono agire come se fossero un token. ERC-20 o ERC-721, o entrambi contemporaneamente allo stesso indirizzo.

[7] Viene definita genericamente “cripto-attività” la “rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga

[8] È la facoltà esclusiva di attuare un’invenzione e di trarne profitto , su www.treccani.it.

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