I Non Fungible Token: aspetti teorici, tecnici e giuridici

I Non fungible Token: il nuovo trend che, grazie all’utilizzo della tecnologia blockchain, sta rivoluzionando il mondo dell’arte, del collezionismo e non solo.

Dal momento in cui la rinomata casa d’aste Christie’s ha venduto l’opera NFT “The first 5000 days” rappresentante un collage di immagini dell’artista digitale Beeple per ben 69,3 milioni di dollari, i non fungible token hanno immediatamente avuto gli occhi del mondo addosso. A seguito di tale vicenda, il mercato degli NFT è letteralmente esploso, si pensi che il video di una schiacciata della star NBA LeBron James è stato venduto per più di 200mila dollari e la GIF Nyan Cat è stata comprata per 600 mila dollari. Tuttavia, a fare da contraltare all’indubbia popolarità degli NFT vi sono gli aspetti più controversi.

Indice degli argomenti:

  • L’esplosione dei non fungible token
  • Che cosa sono e come funzionano i non fungible token
  • I risvolti in ambito legale
  • Riflessioni conclusive

L’esplosione dei non fungible token

I “token non fungibili” costituiscono attestati di proprietà su opere digitali, come brani, video, opere d’arte, tweet, gif, reel in formato digitale, che in assenza di questa tecnologia si presterebbero, per la propria natura, a repliche infinite. Gli NFT, quindi, reintroducono l’idea di esclusività ed unicità nel mondo digitale da sempre caratterizzato da un’accessibilità universale ai contenuti. Proprio per questa loro peculiarità gli NFT sono diventati virali nel mondo dell’arte, del collezionismo e delle discipline creative giacché le possibilità di vendere qualunque “opera digitale” sono altissime.[1]

A riprova di ciò, si pensi che la vendita di NFT spazia dal video di una celebre schiacciata della star NBA LeBron James veduta per oltre 200mila, ad un’animazione di mezzo minuto venduta dal celebre Dj Steve Aoki, ai Kings of Leon che hanno ideato dei pacchetti contenenti il loro nuovo album ed altri contenuti, come ad esempio biglietti per concerti futuri, il tutto sotto forma di NFT.

Il fenomeno in parola non è nuovo. I primi NFT risalgono al 2008, ma fino a questo momento – e precisamente fino al 12 marzo 2021, quando è stata acquistata l’opera “The first 5000 days” per 69,3 milioni – non avevano attirato l’attenzione del grande pubblico. Invero, inizialmente le crypto-art erano scambiate in un mercato di nicchia e poco conosciuto e, va da sé, per somme molto inferiori.

Che cosa sono e come funzionano i non fungible token?

I token non fungibili, dall’inglese non fungible tokens o NFT, sono asset digitali che circolano su blockchain (la maggior parte su Ethereum). Gli NFT, come il nome stesso suggerisce, si caratterizzano per la loro infungibilità, invero gli NFT sono unici e non possono essere modificati, rimossi o distrutti proprio perché immagazzinati e salvati su blockchain.[2] In altri termini, a differenza dei fungible tokens, che per loro stessa natura possono essere scambiati liberamente poiché un bitcoin, a prescindere dalla stringa di codici che lo compone, ha sempre il medesimo valore, gli NFT non sono interscambiabili.[3] Gli NFT, infatti, garantiscono un marchio di originalità poiché ognuno di questi è costituito da informazioni e dati che non possono essere replicati e che lo differenziano da qualsiasi altro NFT rendendolo irriproducibile.[4]

Esemplificativamente, pensiamo ai tokens fungibili come ad una banconota da 5 euro, la quale ha il medesimo valore di una qualsiasi altra banconota da 5 euro. Diversamente, si pensi ad un NFT come ad un CD dei Queen autografato da Freddie Mercury, nessun altro CD dei Queen avrà lo stesso valore di quello autografato. Ecco, gli NFT possono essere visti come l’equivalente digitale del CD autografato che assume quindi, un valore del tutto diverso rispetto a tutte le altre copie.

In aggiunta, è bene precisare che un soggetto che acquista un video, un’opera d’arte, un reel di un giocatore NBA, una skin di un videogioco etc., non acquista l’opera in sé ma la capacità di dimostrare il proprio diritto sul bene grazie all’esibizione di uno smart contract.[5] Dal punto di vista tecnico, quindi, tutto inizia con un’opera salvata in formato digitale che viene poi “tradotta” in linguaggio informatico, ossia in una lunga sequenza di codici alfa-numerici. La sequenza ottenuta è il codice hash del blocco su blockchain relativo alla nostra opera digitale che ne garantisce l’immutabilità, giacché basterebbe cambiare anche una sola virgola all’interno del blocco per avere, come risultato, un codice hash completamente diverso e, quindi, non più riconducibile all’opera digitale in questione. Si badi, inoltre, che il soggetto che possiede l’opera digitale può facilmente calcolare il codice hash, mentre per tutti gli altri soggetti non è possibile ricostruire la medesima opera digitale partendo dal solo codice hash. Pertanto, grazie all’utilizzo del codice hash, il possessore dello stesso può dimostrare il suo diritto su quell’opera senza la necessità di rivolgersi ad intermediari.

Al fine di meglio comprendere il meccanismo ora esposto, prendiamo ad esempio il proprietario del video della schiacciata di LeBron James. Questo soggetto è in possesso di un certificato che include l’identificativo del contratto (lo smart contract) stipulato ed ospitato su blockchain, mentre il contratto d’acquisto vero e proprio nonché tutti gli altri dati come l’opera stessa, le condizioni d’acquisto e i diritti di proprietà si trovano al di fuori del registro. In altri termini, l’NFT non corrisponde all’opera digitale acquistata, ma al token ad essa univocamente collegato che dimostra che l’opera appartiene a chi l’ha acquistata e quindi costituisce il certificato di proprietà di quell’opera che viene conservato su blockchain.[6]

In estrema sintesi, dunque, si può affermare che gli elementi caratteristici degli NFT sono:

  • insostituibilità: gli NFT non sono fungibili e replicabili;
  • unicità: gli NFT sono associati univocamente ad un utente o ad un portafoglio virtuale (rectius wallet);
  • indivisibilità: gli NFT non possono essere frazionati come il valore delle monete, non esiste, ad esempio, “un quarto di NFT”.[7]

I risvolti in ambito legale

Il quadro giuridico relativo agli NFT, alla loro creazione, commercializzazione, acquisto e mantenimento, è in grande misura indefinito e controverso. Invero, gli NTF portano a galla molteplici questioni legali che includono questioni di proprietà intellettuale, questioni contrattuali, diritti di pubblicità e di tutela del consumatore. Alla luce di un contesto così delineato, il paragrafo che segue ha il mero scopo di fornire una panoramica generale di alcune delle possibili questioni giuridiche che l’utilizzo degli NFT solleva.

I diritti di privativa e i diritti di proprietà intellettuale

In primo luogo, vi sono le potenziali questioni concernenti la normativa sulla proprietà intellettuale e sui diritti di privativa, che diventeranno sempre più pressanti con il crescere della popolarità degli NFT. A tale proposito, i giuristi si dividono in due scuole di pensiero. La prima sostiene che gli NFT dovrebbero comportare, in capo al titolare dell’opera, un diritto di privativa. Diversamente, la seconda tesi, sostiene che gli NFT non abbiano alcuna rilevanza dal punto di vista del diritto d’autore ma che la proprietà dell’“originale digitale” debba essere considerata come un qualcosa di autonomo ed isolato rispetto a qualsiasi diritto d’autore. Da questo punto di vista, pertanto, la questione è assimilabile all’acquirente di un dipinto fisico, il quale acquisisce solo il diritto di goderne liberamente e non anche il diritto d’autore su di esso che rimane, invece, in capo all’artista.[8]

Al fine di chiarire meglio ciò che precede, prendiamo ad esempio l’utente che ha acquistato l’NFT di Nyan Cat, il quale:

  • non ha comprato l’opera giacché quest’ultima rimane sui dispositivi dell’autore e di tutti quei soggetti che possono liberamente riprodurla e scaricarla;
  • non ha acquistato i diritti d’autore su quell’opera che rimane, invece, in capo all’autore. Diversamente, il titolare dell’opera non può riprodurla né utilizzarla come se fosse lui stesso l’autore;
  • non gode dell’esclusività della riproduzione o dell’uso, invero, la gif in questione è riproducibile e scaricabile da chiunque.[9]

La tutela del consumatore

Un ulteriore punto critico orbita intorno alla tutela del consumatore giacché la corretta informazione di quest’ultimo non può in alcun modo prescindere da una quantomeno rudimentale informazione e formazione relativa al funzionamento di blockchain e token.[10] Invero, la complessità e la vastità dell’argomento rendono difficile la sua sintetizzazione in “Termini e condizioni” messi a disposizione dei consumatori. Inoltre, anche se ciò fosse possibile, si affaccerebbe l’ulteriore difficoltà di redigere una guida comprensibile ed esaustiva anche per gli utenti del tutto digiuni della tematica, e i tentativi di informativa rischierebbero di essere frammentari o incompleti o, peggio, confusionari e inutili per il consumatore.[11]  

Da ultimo, un’ulteriore tema spinoso è costituto dall’articolo 52 del Codice del Consumo, che disciplina il diritto di recesso del consumatore nei rapporti business to consumer; diritto il quale, in questo caso, non potrebbe trovare applicazione giacché è la struttura stessa della blockchain che non permette agli anelli della catena di retrocedere.

La natura giuridica

In molti si interrogano sulla natura giuridica degli NFT e, nella specie, ci si chiede se gli stessi costituiscano un mero titolo rappresentativo di un bene, materiale o digitale che sia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1996 c.c., ovvero se rappresentino un bene essi stessi. Qualora si opti per questa seconda ricostruzione, il legislatore dovrà chiarire se gli NFT possono essere considerati o meno come prodotti o servizi finanziari con conseguente applicazione della normativa in materia.[12]

Gli aspetti fiscali

Da ultimo, vi sono i problemi legati all’ambito fiscale e al rischio di riciclaggio di denaro. Infatti, se da un lato mancano una normativa per l’assolvimento dell’IVA e i criteri per la contabilizzazione di movimenti e patrimoni, dall’altro, in assenza di una regolamentazione ad hoc a livello nazionale ed internazionale, il mercato degli NFT sta servendo da piazza di scambio per ingenti somme di denaro “sporco” che in questo modo viene riciclato e immesso nuovamente sul mercato.[13]

Riflessioni conclusive

Tokenizzare le opere digitali in realtà ha perfettamente senso: mentre con le opere d’arte fisiche c’è sempre un originale unico ed irriproducibile, nella sfera digitale non esisteva il concettto di “originale digitale”. Tuttavia, con l’avvento degli NFT, gli “originali digitali” di opere d’arte e, in genere, di contenuti multimediali, possono essere liberamente creati e scambiati.  Invero, anche se la “tokenizzazione” di un’opera d’arte come NFT non può impedire che numerose copie dell’opera d’arte esistano su internet e vengano scaricate, può comunque assicurare che ci sia un solo originale di proprietà di una singola persona.

In quest’ottica gli NFT rappresentano una deriva artistica che senza dubbio ha dato una scossa al modo dell’arte creando nuove possibilità di guadagno ed investimento ma che, al contempo, potrebbe comportare l’origine di bolle speculative nonché di problemi giuridici legati al diritto d’autore, al concetto di proprietà ed in tema di tutela del consumatore. A fronte di ciò, è bene che chi si interessi a questa nuova “moneta di scambio” lo faccia con le dovute conoscenze e tutele sia tecniche che giuridiche.

Bibliografia


[1] Musica e NFT, quello che c’è da sapere: futuro della distribuzione o bolla?, Billboard Italia, disponibile qui: Musica e NFT, quello che c’è da sapere: futuro della distribuzione o bolla? (billboard.it)

[2] NFT, Definizione di CNN Business, “What is an NFT? Non-fungible tokens explained”, disponibile qui What is NFT? Non-fungible tokens explained – CNN;

[3] NFT, immagini e copyright: il caso Emrata, Ius in Itinere, disponibile qui: https://www.iusinitinere.it/nft-immagini-e-copyright-il-caso-emrata-38537?utm_content=buffera433d&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer

[4] Non-Fungible Tokens: The Blockchain Technology Raising Legal Issues, JDSupra, disponibilie qui: Non-Fungible Tokens: The Blockchain Technology Raising Legal Issues | Arent Fox – JDSupra

[5] NFT: che cosa sono, come funzionano, come investire sui “non fungible token”, Agenda Digitale, disponibile qui: https://www.agendadigitale.eu/documenti/nft-che-cosa-sono-come-funzionano-come-investire-sui-non-fungible-token/

Come le impronte digitali di due gemelli non sono uguali, nonostante la loro palese somiglianza, allo stesso modo due input apparentemente uguali ma che nascondono qualche piccola differenza avranno un hash diverso. Il codice hash fornisce dunque la garanzia che il dato o l’insieme dei dati iscritti in un determinato blocco restino immutati nel tempo.

[6] Perché nel mondo dell’arte, e non solo, sono tutti pazzi per gli Nft, Wired.it, disponibile qui: https://www.wired.it/economia/finanza/2021/03/20/nft-arte-collezione-blockchain/

[7] Gli Nft, spiegati bene, Panda Media Center, disponibile qui https://www.pandasecurity.com/it/mediacenter/mobile-news/gli-nft-spiegati-bene/

[8] Legal challenges of “non-fungible tokens” (NFTs), Lexology, disponibile qui: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e36c936b-a72f-4320-8b94-f4a9a4496405

[9] Supra n.7;

[10] Supra n.3;

[11] Ibid.,

[12] Mania di Nft da Leonardo a Hirst, Il Sole24Ore, disponibile qui: https://www.ilsole24ore.com/art/mania-nft-leonardo-hirst-AD7HMCTB

[13] Supra, n.7.

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