Col presente articolo si intende fornire una panoramica giuridica sul fenomeno monetario delle criptovalute (e.g. bitcoin), focalizzando l’attenzione sul rapporto intercorrente tra le nuove monete virtuali e l’art. 1277 c.c. Laddove la parte contraente intenda adempiere alla propria obbligazione pecuniaria mediante consegna di criptovalute, potrà estinguere validamente l’obbligazione? Quali sono le prerogative che l’ordinamento riconosce nelle mani del creditore?
Premessa
Si ponga il caso che Luca, esperto informatico, dopo aver visto esplodere i rendimenti del suo crypto-wallet, decida di spendere parte del suo patrimonio in un lungo viaggio verso posti esotici. Non avendo però né tempo, né modo di pensare ai dettagli del viaggio, decide di rivolgersi ad una agenzia perché essa possa organizzare il tutto. Programmato il viaggio, Luca si reca presso l’agenzia per saldare il conto della prestazione ma, all’atto di trasferire criptovalute in luogo di pagamento, vede opporsi il rifiuto all’adempimento da parte del titolare.
Si immagini ora che Luca decida di destinare un’altra parte del ricavato nell’acquisto di un immobile. Analizzate alcune opzioni, Luca ritiene che la casa di Claudio sia la più idonea a soddisfare le sue esigenze domestiche, lo contatta e formula la proposta d’acquisto. Delineati i dettagli dell’accordo, non disponendo di una immediata liquidità, Luca non può che offrire a Claudio un ammontare di criptovalute pari al valore dell’immobile. Claudio non ha mai sentito parlare di Bitcoin, Ether, altcoins e non sentendo il tintinnio tipico del denaro sonante, decide di interrompere le trattative.
Cosa può fare Luca per far valere le sue ragioni? Può Luca perseverare nella sua intenzione di adempiere alle proprie obbligazioni pecuniarie mediante cessione di monete virtuali, obbligando i suoi rispettivi creditori ad accettare il pagamento e aprire un portafoglio digitale?
Sono queste, domande che col passare del tempo tanto si intensificano quanto sempre più urgente diventa la necessità per il diritto di fornir loro una risposta. E, se al nostro ordinamento civile non ancora è dato fregiarsi di una norma che contempli l’adempimento/pagamento in criptovalute, compito del giurista diventa quello di “partire dal basso”, considerare i principi della teoria generale delle obbligazioni per operare una ricostruzione, in chiave induttiva, del fenomeno monetario delle criptovalute.
L’esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie nel codice civile. La “moneta legale”.
Per operare una ricostruzione in chiave sistematica del rapporto che intercorre tra obbligazioni pecuniarie e criptovalute, non si può prescindere da alcune considerazioni di ordine generale. In particolare, non ci si può esimere dal fornire alcuni elementi identificativi del concetto di esatto adempimento dell’obbligazione pecuniaria.
Quando un debitore di una somma di denaro può dirsi, finalmente (sic!), libero dal peso dell’obbligo di pagare? Quando la pretesa del creditore pecuniario viene pienamente soddisfatta? In altre parole, da quando può dirsi che, al creditore, l’ordinamento non riconosce più alcuna possibilità di far valere (anche in via giudiziale) il suo diritto di credito nei confronti di controparte debitrice?
Per rispondere a tali quesiti, l’ordinamento civile viene in soccorso del debitore con l’articolo 1277 cc., il quale recita, al primo comma, che:
“I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.”
Tralasciando tutta una serie di riflessioni legate al nominalismo[1], in questa sede si rende necessario approfondire il concetto di “moneta avente corso legale” (denominata anche, per brevità, “moneta legale” o “legal tender”). E ciò poiché l’ordinamento riconosce proprio alla dazione della moneta legale effetto solutorio, estintivo cioè dell’obbligazione pecuniaria.
Cos’è allora la moneta avente corso legale? La moneta avente corso legale è la valuta di uno Stato[2]. Specificando, si tratta di una tipologia di moneta che, dotata come le altre delle sue tre principali caratteristiche economiche (strumento di scambio, unità di conto, riserva di valore), può altresì fregiarsi di un quid pluris, vale a dire di un certo grado di istituzionalizzazione, della sua elezione da parte di uno Stato a moneta avente capacità universalmente solutoria, dinnanzi al cui versamento, dunque, opera la regola di irrifiutabilità da parte di qualsiasi creditore[3].
Così definita, la moneta legale sembra disporre nel nostro ordinamento di una forza imperante e ordinante. Ed effettivamente si tratta di uno strumento di pagamento dotato di caratteristiche particolarmente favorevoli per qualsiasi debitore. Con qualche banconota nel portafoglio, infatti, il soggetto assume la facoltà di acquistare, in potenza, una vasta gamma di beni, ben consapevole che quel denaro costituisca la chiave per aprire uno svariato numero di porte.
Ma se a quel portafoglio se ne sostituisse uno virtuale composto da criptovalute, questa immensa facoltà sarebbe sempre concessa al nostro acquirente? Potrà egli, all’atto di pagamento, beneficiare di una estensione della regola di irrifiutabilità anche nei confronti delle sue criptovalute? Potrà, in definitiva, pagare in criptovalute con la certezza che il creditore nulla dica?
Moneta legale e moneta virtuale
Alla luce di quanto detto, sul piano giuridico, i quesiti posti al termine del precedente paragrafo possono essere tradotti nel seguente: può la moneta virtuale assurgere allo stesso ruolo della moneta avente corso legale fino a sostituirsi ad essa? Può applicarsi in via estensiva, e nei limiti della buona fede, l’articolo 1277 ai pagamenti con moneta virtuale?
Leggendo tra le righe, qualcuno potrebbe rispondere in modo negativo, oppure asserire che si tratti di una domanda mal posta. Come potrebbe mai una moneta di nicchia e poco utilizzata (come la virtuale) essere equiparata ad una moneta istituzionalizzata?
Se però si considera che, nel tempo, la giurisprudenza ha ricondotto anche la moneta bancaria all’interno dell’alveo delle monete alternative a quella avente corso legale e il diritto comunitario ha regolato l’emissione e l’uso di moneta elettronica come valido strumento di pagamento, rispondere al quesito diventa di fondamentale importanza pratica[4].
Secondo l’opinione della BCE, delineata nel report Virtual Currency Schemes – a futher analysis del 2015, e ormai divenuta pietra miliare degli studi giuridici di settore, “as a result, analysis from the economic and legal perspectives leads to the conclusion that virtual currencies should not be bundled into the generic words of money or currency, even though their technical appearance takes a form which has some similarities to scriptural money and/or electronic money”[5].
Con tale previsione, la BCE esclude la natura monetaria della criptovaluta. E lo fa aggiungendo poi come, sebbene non sia più possibile, ad oggi, comprimere la moneta avente corso legale all’interno degli angusti spazi del contante (moneta fisica), neppure è ammissibile una sua smisurata estensione concettuale.
Infatti, come anche suggerisce attenta dottrina, l’equiparazione di una tipologia di moneta (come quella virtuale) alla moneta avente corso legale deve necessariamente passare attraverso un vaglio di ammissibilità onnicomprensivo; un vaglio che tenga dovuta considerazione di ogni peculiarità caratterizzante la moneta legale e ne riscontri la presenza anche nel suo presunto surrogato[6].
Non è questa la sede per scendere nel dettaglio delle teorie per così dire “inclusiviste” e di quelle ad esse opposte[7]. Ma, proseguendo lungo questa direttrice, sebbene secondo alcuni sia possibile constatare come anche la moneta virtuale presenti i tre elementi caratterizzanti, sul piano economico, il fenomeno monetario nel suo complesso, concludere per una perfetta equiparazione di quest’ultima con la moneta avente corso legale, almeno attualmente, sembra essere non del tutto convincente[8].
Infatti, anche volendo abbracciare la prospettiva per la quale la criptovaluta dispone di tutti i caratteri tipici del denaro[9], tuttavia, il principale discrimine tra la moneta legale e quella virtuale riposa nella sola capacità della prima di stabilizzarsi nel tempo, ossia di essere rappresentativa di un valore reale, di un potere d’acquisto, tendenzialmente certo e duraturo. E fungere dunque da riserva più o meno fissa di liquidità, caratteristica che, almeno attualmente, salvo talune eccezioni, non è dato rinvenire nell’ecosistema fin troppo volatile delle criptovalute[10].
Infatti, in quanto la moneta legale è moneta di Stato, la sua stabilità è primariamente garantita da quest’ultimo mediante l’intervento legislativo/regolatorio. E questo anche e soprattutto attraverso la costante e resiliente presenza (tanto nascosta, quanto indispensabile) della Banca Centrale, quale istituzione posta a garanzia del più ampio mercato monetario; una istituzione che, in quanto deputata alla predisposizione di misure di politica monetaria volte al sostegno dei prezzi e al contenimento dell’inflazione, funge da caposaldo dell’intero sistema finanziario, allargando e/o restringendo le maglie dei flussi monetari (si pensi ai numerosi interventi monetari della BCE posti a sostegno dell’economia, come il c.d. quantitative easing o il prestito di ultima istanza)[11].
Tutto ciò è dovuto agli insegnamenti dell’economia secondo i quali senza un controllo “a monte” nella emissione/circolazione della moneta, l’aumento “a valle” della disponibilità monetaria determinerebbe la nascita di un trend inflattivo dovuto al mancato innalzamento dell’offerta di prodotti come contraltare dell’aumento della domanda. Il tutto con le conseguenze avverse che l’aumento dei prezzi (per scarsità dell’offerta) ingenererebbe nell’intero sistema economico (prima tra tutte l’aumento dei costi della produzione e la perdita dei posti di lavoro)[12].
Schematicamente, allora, tramite l’attività cui è preposta, la Banca Centrale, controllando la circolazione della moneta in un dato mercato, altro non fa che regolarne la domanda ed incidere direttamente sui prezzi e sul valore del denaro. Ne consegue che, tramite la politica monetaria, ogni operatore del mercato potrà beneficiare di una moneta legale (come la valuta di Stato) il cui valore reale subisce nel tempo variazioni di gran lunga limitate rispetto alle oscillazioni caratterizzanti il mercato delle merci. E ciò poiché più o meno invariati nel tempo tendono a rimanere i prezzi dei beni di consumo.
Se dunque la moneta legale trova nell’attività della Banca Centrale una sua ragion d’essere, provando ad applicare analogicamente il discorso alla moneta virtuale è ben possibile constatare come l’ancoraggio della criptovaluta ad un sistema di circolazione DLT non è elemento sufficiente a garantirne anche uno stabile potere d’acquisto.
L’assenza di una Autorità Centrale e di una regolazione di settore, dunque, non consentono in alcun modo di immaginare la moneta virtuale come uno strumento di pagamento di rango pari a quello valutario e ciò poiché la funzione di riserva di valore è inevitabilmente e inesorabilmente agganciata alle sole (e forti) oscillazioni del mercato dei crypto-assets.
Drammaticamente realistica, quando si parla di criptovalute, diviene la possibilità che la moneta virtuale possa, nel tempo, subire un deprezzamento, finanche un azzeramento di valore. E questa sola possibilità basterà a non consentirne una detenzione sicura e, tuttalpiù, a trasformarla inevitabilmente in uno strumento a contenuto altamente speculativo.
Ciò venendo confermato altresì dal fatto che gli stessi automatismi cripto-produttivi tipici di un sistema tecno-centrico come la blockchain (ove all’umana discrezionalità della politica monetaria si sostituisce una logica algoritmica regolatrice della quantità di moneta emessa e circolante), in combinato con la naturale scarsità delle criptovalute, aprono la strada ad un trend che, sebbene deflattivo, nondimeno invoglia i detentori di moneta virtuale a conservarne il possesso[13]. Proprio come se la criptovaluta fosse assimilata ad un vero e proprio strumento di natura finanziaria[14].
Cosa può fare Luca?
Alla luce di quanto detto, allora, sembra che ancora tanta strada sia rimasta da percorrere ai sostenitori dell’equiparazione della moneta virtuale alla moneta legale. E se questo è vero l’articolo 1277 cc. non potrà trovare applicazione analogica in relazione al pagamento in criptovalute: esso, infatti, secondo il nostro ordinamento, non è di base liberatorio, ben potendo il creditore pecuniario rifiutare il pagamento in tal guisa e mettere in mora il debitore. Non può allora che concludersi amaramente la storia del Luca viaggiatore[15].
Ma cosa ne è del Luca acquirente di immobile? Nel caso di specie, Claudio, udite le modalità di pagamento preferite da Luca ben può scegliere di interrompere le trattative, così come chiedere a Luca una modalità di pagamento diversa. Ma basta questo a spegnere i sogni di gloria di Luca? La risposta è negativa, in quanto ben potrebbe entrare in gioco qui l’articolo 1278 del codice civile, norma secondo cui:
“Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.”
Si tratta, questa, di una norma che consentendo di derogare al disposto di cui all’art. 1277, ne smorza l’imperatività. È ben consentito alle parti di pattuire un pagamento in moneta non avente corso legale nel nostro Stato (come, per l’appunto, in moneta virtuale). Laddove il contratto lo preveda con apposita clausola, dunque, anche il debitore che avrà adempiuto con dazione di moneta virtuale avrà effettuato un esatto adempimento dell’obbligazione pecuniaria e potrà considerare il proprio debito estinto.
Questo articolo è stato scritto da un’articolista di LegalTech Italia, partner di DirittoConsenso.
BIBLIOGRAFIA
T. Ascarelli, La Moneta: considerazioni di diritto privato, Padova, 1928;
T. Ascarelli, Obbligazioni Pecuniarie, in Comm. al Cod. Civ. (a cura di A. Scialoja e G. Branca), Bologna Roma, 1959;
B. Inzitari, Obbligazioni Pecuniarie, in Comm. al Cod. Civ. (a cura di A. Scialoja e G. Branca), Bologna Roma, 2011;
L. Farenga, La Moneta Bancaria, Torino, 1997;
G. Lemme, Moneta scritturale e moneta elettronica, Torino, 2003;
M. Amato, L. Fantacci, Per un pugno di Bitcoin, Milano, 2016;
Banca Centrale Europea, Virtual Currencies Schemes – a further analysis, 2015, reperibile in https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf;
G. Lemme e S. Peluso in Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso bitcoin, in Riv. Dir. Banc., 2016, Fasc. IV, Sez. I;
G. Greco, in Valute virtuali e valute complementari, tra sviluppo tecnologico e incertezze regolamentari, in Riv. Dir. Banc., 2019, fasc. I, Sez. I;
N. Mancini, Bitcoin: rischi e difficoltà normative, in Banca Impresa Società, 2016, fasc. I;
M.F. Campagna, in Criptomonete e Obbligazioni Pecuniarie, in Riv. Dir. Civ., 2019, 1;
G. Stammati, Voce “Moneta”, in Enc. Dir., Vol. XXVI;
G.U. Papi, Voce “Moneta”, in Noviss. Dig. It., Vol X.
[1] Sul quale ampiamente discutono T. Ascarelli e B. Inzitari, nei rispettivi trattati denominati Obbligazioni Pecuniarie, in Comm. del Cod. Civ. (a cura di A. Scialoja e G. Branca), Bologna Roma, 1959 e 2011, pp.gg 94 ss. e 136 ss.
[2] Già Ascarelli, nel 1928, delineava in tal senso il concetto di valuta. Cfr. T. Ascarelli, La moneta: considerazioni di diritto privato, Padova, 1928, pp.gg. 114 ss. e T. Ascarelli, Obbligazioni pecuniarie, in Comm. del Cod. Civ. (a cura di A. Scialoja e G. Branca), Bologna, 1959, pp.gg. 8 ss.
[3] Regola appositamente presidiata dalla sanzione prevista dall’art. 693 c.p., in merito al rifiuto del pagamento in moneta avente corso legale, per la quale “chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30”.
[4] Per una panoramica sul fenomeno di smaterializzazione della moneta e sui nuovi metodi di adempimento dell’obbligazione pecuniaria come surrogati della moneta avente corso legale, si rimanda, senza pretesa di completezza, a B. Inzitari, L’adempimento dell’obbligazione pecuniaria nella società contemporanea: tramonto della carta moneta e attribuzione pecuniaria per trasferimento della moneta scritturale, in Banca Borsa Tit. Cred., fasc. 2, 2007, pp.gg. 133 ss. e ora in Obbligazioni Pecuniarie, Bologna Roma, 2011, pp.gg. 108 ss.; L. Farenga, La Moneta Bancaria, Torino, 1997, G. Lemme, Moneta scritturale e moneta elettronica, Torino, 2003.
[5] Banca Centrale Europea, Virtual Currencies Schemes – a further analysis, 2015, pp.gg. 25 ss.
[6] Si tratta di un approccio analitico che, adottato da G. Lemme e S. Peluso in Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso bitcoin, in Riv. Dir. Banc., 2016, Fasc. IV, Sez. I., consente di meglio valutare la natura giuridica del fenomeno criptovalutario alla luce di tutte le sue caratteristiche tecniche e dei risvolti economici da esse derivanti.
[7] Si rimanda a G. Lemme e S. Peluso, Criptomoneta, in Riv. Dir. Banc., 2016, Fasc. IV, Sez. I., pp.gg. 395 ss. Per una disamina più approfondita vedansi note 40, 41, 42.
[8] Conclusione condivisa dagli stessi G. Lemme e S. Peluso, in Criptomoneta, oltre che da G. Greco, in Valute virtuali e valute complementari, tra sviluppo tecnologico e incertezze regolamentari, in Riv. Dir. Banc., 2019, fasc. I, Sez. I, pp.gg 80 ss. e N. Mancini, Bitcoin: rischi e difficoltà normative, in Banca Impresa Società, 2016, fasc. I, pp.gg. 136 ss.
[9] e, per la quale, risulta possibile, ad esempio:
- scambiare un bene con bitcoin (moneta virtuale come mezzo di scambio);
- immaginare che esso conservi un certo valore (la cui definizione, al pari di altre merci però, è rimessa al meccanismo di domanda/offerta del mercato di moneta virtuale) (moneta virtuale come riserva di valore);
- misurare il valore delle altre merci presenti sul mercato utilizzando l’unità bitcoin e la sua divisibilità (moneta virtuale come unità di conto);
Conforme all’opinione che la moneta virtuale assolva alle tre funzioni tipiche della moneta è l’opinione di M.F. Campagna, in Criptomonete e Obbligazioni Pecuniarie, in Riv. Dir. Civ., 2019, 1, 183 (commento a normativa).
[10] Sulla volatilità, tipica degli assets criptovalutari, la dottrina è pressoché concorde. Si rimanda alla lettura dei documenti di cui in Nota 8.
[11] Per un’analisi sintetica sui poteri e sui compiti della Banca Centrale nel sistema monetario, si può far riferimento a G. Stammati, Voce “Moneta”, in Enc. Dir., Vol. XXVI.
[12] Per una sintesi sulla natura e sui risvolti economici del fenomeno inflattivo della moneta, leggasi G.U. Papi, Voce “Moneta”, in Noviss. Dig. It., Vol X.
[13] Se infatti si pensa che, ad esempio, l’ecosistema bitcoin è progettato perché la produzione di criptovalute termini al raggiungimento di una determinata soglia di monete virtuali in circolazione, questo limite produttivo invalicabile basta ad impedire in radice il dispiegarsi di qualsiasi logica inflazionistica. Se dunque nel tempo il valore della moneta virtuale, contrariamente per quanto accade in genere, tende ad aumentare, si spiega perché ad oggi chi acquista una criptovaluta lo fa principalmente con un animus “possidendi”, ancor prima che con uno, per così dire, “solvendi”. Per un’analisi dei presupposti di funzionamento e delle conseguenze economiche del fenomeno bitcoin a livello macroeconomico, si consiglia la lettura di M. Amato, L. Fantacci, Per un pugno di Bitcoin, Milano, 2016.
[14] Sulla natura finanziaria della criptovaluta, per tutti, G. Greco, Valute Virtuali, Riv. Dir. Banc., pp.gg 80 ss.
[15] Tutto questo sempreché il titolare dell’agenzia di viaggi, dopo l’incontro con Luca, non sia soggetto ad una conversione per così dire “innominatesca” nei confronti del mondo crypto, accettando infine il pagamento con moneta virtuale. Nel qual caso, saremmo dinnanzi ad una datio in solutum che, come si sa, è valido metodo di estinzione dell’obbligazione.