Le Società Benefit, l’inquadramento normativo e gli obiettivi con essa perseguiti.

Le Società Benefit, l’inquadramento normativo del legislatore italiano e gli obiettivi con essa perseguiti.

Cosa sono e come si costituiscono le Società Benefit

La Società Benefit (in seguito anche “SB”) è stata introdotta in Italia con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-384), c.d. Legge di stabilità 2016, entrata in vigore dal 1° gennaio 2016. 

Tale modello di società rappresenta una nuova forma giuridica di impresa, caratterizzata dalla circostanza che, pur perseguendo lo scopo di lucro, si aggiunge a quest’ultimo una mission sociale, offrendo così ai soci e agli altri stakeholders la garanzia che i valori sociali e ambientali siano equiparati alla ricerca del profitto, creando valore aggiunto nel lungo periodo, anche dinanzi a exit ed acquisizioni, all’entrata di nuovi manager, di capitali, a passaggi generazionali o quotazioni in borsa.

La Società Benefit nasce in Italia sulla scorta del modello statunitense della Benefit corporation, o B- Corp, ormai presente in molti stati statunitensi, con l’obiettivo di diffondere un paradigma più evoluto e sostenibile di business.

Indice degli argomenti:

  1. Inquadramento normativo e ratio
  2. Definizione e caratteristiche
  3. Benefit Impact Report
  4. Sanzioni
  5. Conclusioni
  1. Inquadramento normativo e ratio

La costituzione o trasformazione di una società classica in Società Benefit:

(i)             non ha impatto sulla forma societaria sottostante (la società, pur diventando una Società Benefit, rimane comunque S.r.l., S.p.A., ecc.) 

(ii)            non ha impatto sul trattamento fiscale riservatole. 

Relativamente al trattamento fiscale, vi è da sottolineare che, pur non essendo previsti incentivi fiscali specifici per le SB (ciò in quanto il legislatore ha voluto evitare che il modello “virtuoso” delle società benefit possa essere strumentalizzato alla realizzazione di vantaggi fiscali), l’articolo 38-ter del D.L. n. 34/2020, cosiddetto decreto “Rilancio”, aveva previsto un’importante agevolazione fiscale per chi avesse deciso di convertire lo statuto della propria società nel modello della Società Benefit. 

In particolare, l’articolo del decreto-legge citato aveva previsto un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per la trasformazione e/o costituzione fino al 31 dicembre 2020 in Società Benefit. 

Il Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020) ha, poi, previsto una proroga di 6 mesi, stabilendo una nuova scadenza per i costi sostenuti fino al 30 giugno 2021 e un contestuale utilizzo in compensazione anche per il 2022.

  • Definizione e caratteristiche

L’art. 376 della Legge qualifica come ‘Società benefit’ le società “che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi”. 

Le predette finalità devono essere indicate specificatamente nell’oggetto sociale della SB (che va modificato) e vengono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento delle medesime finalità con l’interesse dei soci e con l’interesse dei soggetti sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. 

Esse possono essere perseguite da ciascuna delle società di lucro (restano, invece, escluse le organizzazioni no-profit), nel rispetto della relativa disciplina.

La società Benefit deve indicare, nella sfera del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che desidera perseguire. 

Per “beneficio comune” deve intendersi il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376 [della Legge]. Per “altri portatori di interessi” si intende il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui al comma 376 [della Legge], quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile

A tal fine le società che intendano trasformarsi in SB devono modificare l’atto costitutivo o lo statuto e tali modifiche devono essere iscritte e pubblicate secondo quanto previsto dal codice civile per lo specifico tipo societario

In relazione alle modifiche statutarie, normalmente le società interessate si rivolgono a soggetti specializzati che siano in grado di supportare le aziende sia nella redazione delle anzidette modifiche, che nella fase di implementazione delle stesse (ad esempio, quelle riguardanti la Valutazione dell’Impatto, vedi sezione successiva). Inoltre, è previsto che la società possa aggiungere, accanto alla propria denominazione sociale, la dicitura “Società Benefit” o l’abbreviazione “SB” e adoperare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. 

L’amministrazione della SB deve avvenire in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie di cui al comma 376 della Legge, in conformità a quanto previsto dallo statuto.

L’inosservanza degli obblighi di cui sopra può costituire inadempimento ai doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento, quindi, si applicherà quanto previsto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

La SB, nel rispetto della disciplina di ciascun tipo societario, individua, con apposita clausola, il soggetto o i soggetti responsabili a cui assegnare le funzioni e i compiti diretti al perseguimento delle finalità di beneficio comune. 

Qualora non diversamente specificato nello statuto, spetta all’organo amministrativo nominare il soggetto responsabile. Il soggetto o i soggetti responsabili possono essere individuati nella figura dell’amministratore unico o, in presenza di organo collegiale, degli amministratori, così come di altri dirigenti o di figure anche estranee alla SB.

Laddove siano presenti organismi di controllo – quali ad es.  il Collegio sindacale -, si ritiene che rientri fra i loro compiti, oltre alla valutazione del bilancio economico – finanziario della società, anche la valutazione sulla relazione annuale di cui meglio infra

  • Benefit Impact Report

La SB deve redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune (Benefit Impact Report o Report di Valutazione dell’Impatto) da allegare al bilancio sociale, il quale deve includere:

i)        la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

ii)       la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla Legge e che comprende le aree di valutazione identificate nel successivo allegato 5;

iii)      una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

L’allegato IV alla Legge individua i requisiti dello standard di valutazione esterno che deve essere utilizzato dalla SB per la valutazione dell’impatto generato dalla stessa in termini di beneficio comune. Ai sensi del predetto allegato lo standard di valutazione esterno deve, pertanto, essere:

  1. esauriente e articolato nel determinare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse[1];
    1. sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
    1. credibile perché sviluppato da un ente che:
  2. ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
  3. utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica[2].
    1. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
  4. i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
  5. le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
  6. l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
  7. il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
  8. un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Uno degli standard di valutazione esterni utilizzati dalle Società Benefit è la certificazione B Corporation, che è una certificazione rilasciata da B Lab, un ente no-profit internazionale fondato da imprenditori, che ha dato origine al movimento Benefit, verificando e certificando il modello di business delle aziende e il rispetto dei più alti standard di impatto ambientale e sociale attraverso il BIA – B Impact Assessment

Il BIA è uno strumento online di analisi, del tutto gratuito e confidenziale. Lo strumento fornisce utili indicazioni sulla performance economica, sociale e ambientale dell’azienda prendendo in considerazione, oltre al business model, le quattro macro-aree della governance, la comunità, le persone e l’ambiente. Il BIA è uno strumento fondamentale per misurare il proprio impatto e per fare un benchmark della propria situazione, in modo da poterlo comparare rispetto alle altre aziende[3]. Questo strumento interattivo permette anche di ricevere rapidamente indicazioni sulle aree di miglioramento dell’azienda.

Concretamente, il certificato di B Impact Assessment viene rilasciato se l’azienda raggiunge un punteggio minimo su un questionario di analisi delle proprie performance ambientali e sociali.

Infine, l’allegato V alla Legge identifica le aree di valutazione, che devono essere inderogabilmente incluse nella valutazione dell’attività di beneficio comune, nelle seguenti:

  1. governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
  2. lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
  3. altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
  4. ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Il Report deve essere pubblicato sul sito internet della società, ove questa ne abbia uno (in tal caso, è possibile omettere alcuni dati finanziari, al fine di tutelare i soggetti beneficiari).

Sul mercato esistono diversi strumenti, anche gratuiti, per misurare, valutare, confrontare e migliorare le proprie performance economiche, sociali e ambientali e redigere il Report, in conformità ai requisiti di Legge.

  • Sanzioni

Il comma 384 della Legge prevede che la SB che ometta di perseguire le finalità di beneficio comune individuate in statuto sia soggetta:

  1. alle disposizioni di legge in materia di pubblicità ingannevole (di cui al D.L. 2 Agosto 2007 n. 145 e s.m.i.) e 
  2. alle disposizioni del Codice del Consumo (di cui al D.L. 6 settembre 2005 n. 206 e s.m.i.). 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge i relativi compiti di vigilanza.

  • Conclusioni

Il modello “capitalista puro”, in grado di concentrare sempre più ricchezza e potere in mano a pochi, oltre a rappresentare un meccanismo di autodistruzione[4], è sempre più vicino al suo superamento.

Ed è per tale ragione che la nuova forma d’impresa della Società Benefit prende sempre più piede in Italia in quanto permette di conseguire in modo congiunto e integrato profitti, rigenerando persone e ambiente ed incorporando nello statuto valori e obiettivi di rilevanza socioeconomica.

Questo contributo è stato redatto da un articolista di Legaltech Italia, partner di DirittoConsenso.it.

Photocredits: innovazionesociale.org.

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Bibliografia

Per il testo della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-384), c.d. Legge di stabilità 2016, si veda http://assobenefit.org/it/il-testo-di-legge-sulle-societa-benefit.

Le Benefit Corporation negli USA, vedasi sito ufficiale di informazione curato da B Lab – http://benefitcorp.net.

Per le Società Benefit Italiane il sito ufficiale di informazione è curato da B Lab – http://www.societabenefit.net.

Maria Concetta Rizzo, Società Benefit: un nuovo modo di fare impresa, in https://www.mariaconcettarizzo.com/2020/02/06/la-societa-benefit-un-nuovo-modo-di-fare-impresa-piu-sostenibile-piu-trasparente-piu-responsabile.

Paolo Di Cesare e Eric Ezechieli, Le Benefit Corporation e l’evoluzione del Capitalismo, in L’azienda sostenibileTrend, strumenti e case studya cura di Marco Fasan e Stefano Bianch, I libri di Ca’ Foscari, p. 55-75.


[1] Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-384), c.d. Legge di stabilità 2016, su http://assobenefit.org/it/il-testo-di-legge-sulle-societa-benefit.

[2] https://www.societabenefit.net/testo-di-legge.

[3] Paolo Di Cesare e Eric Ezechieli, Le Benefit Corporation e l’evoluzione del Capitalismo, in L’azienda sostenibileTrend, strumenti e case studya cura di Marco Fasan e Stefano Bianch, I libri di Ca’ Foscari, p. 59.

[4] Paolo Di Cesare e Eric Ezechieli, Le Benefit Corporation e l’evoluzione del Capitalismo, op. cit., p. 64.

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