Le investigazioni private online

Le nuove tecnologie informatiche sono fondamentali per l’attività degli investigatori privati, soprattutto nel caso in cui essi decidano di “spostare” il business lavorativo esclusivamente online. Sia l’uso di strumenti informatici, che la creazione di piattaforme per contattare direttamente le agenzie investigative pongono problemi in tema di trattamento dei dati personali. Si tratta di una questione spinosa, affrontata più volte dal Garante della Privacy.

Premessa

La figura dell’investigatore privato ha sempre suscitato una certa attrattiva, specie in ambito letterario e cinematografico. Basti pensare alle serie televisive di produzione americana e anglosassone, oppure alle opere letterarie di Agathe Chistie, per comprendere come sia allettante l’immagine di un investigatore – privo di una divisa – che si adopera per la ricerca della verità.

In Italia gli investigatori privati autorizzati sono abilitati ad operare in diversi settori, tra cui: il diritto societario e commerciale; le controversie familiari (ad es.: in caso di separazione coniugale o questioni ereditarie); i rapporti bancari e il diritto penale. Quest’ultimo amplia notevolmente le opportunità per i professionisti del settore investigativo privato, oltre fornire loro un riconoscimento – per così dire – ufficiale da parte del Legislatore.

L’art. 391-bis, comma 1 del codice di procedura penale, infatti, prevede che: “Per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possano conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa”.

È il principio base delle indagini difensive, introdotte nel nostro ordinamento al fine di potenziare il diritto di difesa, che consente al difensore (o ai suoi ausiliari) di condurre investigazioni nel procedimento penale. Si tratta di un’attività facoltativa e priva, ovviamente, dei poteri coercitivi tipici degli inquirenti[1].

Il difensore può, quindi, svolgere investigazioni per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito, coadiuvato anche da investigatori privati autorizzati.

Le investigazioni private online

In un mondo sempre più informatizzato anche il modo di svolgere l’attività di investigatore privato sta cambiando, a tale proposito sono in aumento le agenzie che forniscono direttamente i loro servizi su piattaforme online.

La procedura tipo che il potenziale cliente deve effettuare è molto semplice e si basa sull’invio di una richiesta di “attivazione online dell’indagine”, mediante una piattaforma digitale accessibile ovunque nel cyber-spazio.

Una volta scelto l’argomento sul quale richiedere l’indagine, il richiedente è contattato da un operatore in un’apposita chat dedicata per l’espletamento delle formalità necessarie: l’acquisizione di dati, la comunicazione dei costi ed altre informazioni o chiarimenti. Si tratta di uno strumento consente di avviare un’indagine investigativa da qualsiasi device (ad es.: smartphone, tablet), semplificando così la fruibilità delle operazioni.

Il riconoscimento del cliente avviene con ulteriori e successivi passaggi: l’esibizione e/o invio di un documento in corso di validità e la firma a distanza mediante il sistema OTP (One Time Password)[2], che permette l’apposizione della firma sul contratto stipulato con l’agenzia di investigazioni online[3].

L’attività investigativa privata e gli strumenti informatici

Le investigazioni online, come anche quelle tradizionali, si avvalgono di strumenti informatici per espletare le loro mansioni. Su questo punto occorre fare chiarezza e sfatare alcuni luoghi comuni, che vedono questi professionisti liberi di agire quasi “senza regole”.

Il D.M. n. 269 del 2010 enuclea le seguenti aree di intervento dell’investigatore privato:

  • attività di indagine in ambito privato;
  • attività di indagine in ambito aziendale;
  • attività di indagine in ambito commerciale;
  • attività di indagine in ambito assicurativo;
  • attività di indagine difensiva;
  • attività di Informazioni Commerciali;
  • attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali.

Per ciascuna di esse sono applicabili dei criteri per l’utilizzo di tecnologie informatiche, che comprendono:

  • il divieto di collocare una microspia (art. 615-bis c.p.: “Interferenze illecite nella vita privata”);
  • la possibilità riconosciuta di ricorrere all’installazione di telecamere nascoste in un’azienda, principalmente al fine di scoprire la commissione di reati da parte dei dipendenti;
  • l’ispezione del computer aziendale, nel rispetto dello Statuto del Lavoratori, per verificare l’uso aderente esclusivamente agli scopi lavorativi della posta elettronica e di internet;
  • il divieto di intercettare, ad eccezione della registrazione consapevole;
  • l’impiego di apparecchiature GPS durante appostamenti o pedinamenti[4]

Infine, occorre ricordare che anche per le investigazioni private online vige il divieto di accesso abusivo ad un sistema informatico. La norma di riferimento è l’art. 615-ter del codice penale, volto a proteggere – ex multis – il bene giuridico della riservatezza dei dati, evitando la sottrazione di dati personali, ovvero il loro danneggiamento o distruzione[5].

La tutela della privacy

La proliferazione degli investigatori privati pone alcuni problemi in merito alla tutela della privacy per le persone oggetto dell’attività investigativa, nonché per eventuali soggetti terzi coinvolti.

È facilmente intuibile come il potere di “spiare” la vita personale, sebbene per fini leciti legittimati da una base normativa, possa originare abusi.

A prescindere da possibili scenari criminosi, come l’utilizzo dei dati raccolti durante le investigazioni al fine di commettere reati, possono configurarsi problematiche relative al trattamento ed alla conservazione degli stessi.

Nel 1997 il Garante per la Protezione dei Dati Personali affronta tale questione in un parere, dal quale si evince che: “Gli investigatori privati autorizzati potranno raccogliere alcune informazioni relative alla salute e alla vita sessuale, ma solo nel rispetto di precise garanzie a tutela della riservatezza delle persone, qualora ciò sia necessario per permettere a chi affida loro un specifico incarico di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ovvero nel caso in cui ricevano, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di procedimento penale, l´incarico da un difensore di ricercare determinati elementi di prova a favore del relativo assistito (…) I dati raccolti non dovranno eccedere le finalità perseguite nell´incarico affidato all´investigatore, non potranno essere conservati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per eseguire l´incarico e dovranno essere comunicati soltanto al soggetto che lo ha conferito[6].

Con l’evoluzione della normativa in tema di privacy il Garante ritorna nuovamente sulla questione relativa al rapporto tra le agenzie investigative private e la tutela dei dati personali, verificando la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 delle “Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”, con il Provvedimento n. 512 del 2018.

Il Capo IV delle sopracitate regole, rubricato: “Trattamenti da parte di investigatori privati”, comprende una serie di regole applicabili anche alle investigazioni online, che possono essere così sintetizzate:

  1. deve sussistere un’organizzazione del trattamento, anche non automatizzato[7], dei dati personali in modo da favorire il rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, in coerenza con i principi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati;
  2. opera un’importante limitazione all’iniziativa investigativa, che impedisce l’azione autonoma in assenza di un incarico;
  3. occorre esprimere in modo inequivocabile il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, o il procedimento penale collato all’investigazione;
  4. l’investigatore che riceve l’incarico deve eseguirlo personalmente, al più avvalendosi di colleghi espressamente indicati e nominati;
  5. l’informazione sullo stato dell’investigazione al difensore deve essere periodica;
  6. il trattamento dei dati, in qualunque forma, deve cessare al momento della conclusione dell’attività investigativa[8].

Tali prescrizioni si applicano a: “Persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano una attività di investigazione privata in virtù della apposita licenza rilasciata, ai sensi di legge, dal prefetto[9].

Le investigazioni private online rappresentano la nuova frontiera per la categoria di soggetti destinatari delle Regole qui descritte, soprattutto perché ricorrono esclusivamente strumenti informatici per le fasi cruciali dell’affidamento dell’incarico: contatto da parte del cliente; comunicazione di dati personali; sottoscrizione del contratto.

Questo articolo è stato scritto da un’articolista di DirittoConsenso, partner di LegalTech Italia

Bibliografia

Della Piazza S., L’accesso abusivo ad un sistema informatico, www.dirittoconsenso.it, 09/09/2021.

Muià P.P., Le prescrizioni del Garante privacy relative al trattamento di particolari categorie di dati da parte degli investigatori privati, www.diritto.it

Polimeni A. e Lo Giudice A., GDPR e trattamento automatizzato dei dati, le definizioni da chiarire, www.agendadigitale.eu,

Redazione Altalex, Le indagini difensive. Caratteristiche, modalità, svolgimento. Il fascicolo del difensore e la sua utilizzazione, www.altalex.it.

investigatori privati, www.diritto.it.

Fonte: www.dogma.it.

Fonte: www.garanteprivacy.it.

Fonte. www.federpol.it.


[1] Redazione Altalex, Le indagini difensive. Caratteristiche, modalità, svolgimento. Il fascicolo del difensore e la sua utilizzazione, www.altalex.it, 26/03/2021.

[2] Si tratta di una password valida una sola volta, che serve per autenticarsi e sottoscrivere un documento. Può essere inviata via SMS o tramite email al destinatario.

[3] Fonte: www.dogma.it.

[4] Fonte. www.federpol.it.

[5] S. Della Piazza, L’accesso abusivo ad un sistema informatico, www.dirittoconsenso.it, 09/09/2021.

[6] Fonte: www.garanteprivacy.it.

[7] Il trattamento automatizzato dei dati prevede l’impiego di mezzi tecnologici, senza il coinvolgimento umano e soggiace sempre alle regole del GDPR. Diversamente il trattamento manuale si realizza solo con l’agere umano, sia in formato cartaceo che digitale e, solamente se archiviati, sono soggetti al GDPR.

(A. Polimeni e A. Lo Giudice, GDPR e trattamento automatizzato dei dati, le definizioni da chiarire, www.agendadigitale.eu, 16/09/2019).

[8] Fonte: ibidem.

[9] P.P. Muià, Le prescrizioni del Garante privacy relative al trattamento di particolari categorie di dati da parte degli investigatori privati, www.diritto.it, 16/09/2019.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *