NFT: cosa sono e come funzionano i c.d. “Non Fungible Token”

Negli ultimi tempi, nell’ambito delle operazioni economiche aventi ad oggetto la compravendita di prodotti digitali, crescente rilevanza hanno assunto i c.d. “Non Fungible Token”, termine comunemente noto ed identificabile a mezzo della sigla NFT. Ma cosa sono questi NFT? Ebbene, facendo il proprio esordio nel 2014, questi non sono altro che dei “certificati digitali”, basati sulla tecnologia blockchain, volti a identificare in modo univoco, insostituibile e non replicabile la proprietà di un prodotto digitale; più specificatamente possiamo rappresentare i NFT come sono dei beni digitali crittografati che contengono un’immagine, un video o un qualsiasi tipo di contenuto sul quale si gode del diritto di proprietà. Tale impostazione implica che il token oggetto della transazione, ovverosia lo specifico bene in esso contenuto, gode della caratteristica dell’unicità e, di conseguenza, non può risultare idoneo allo scambio con altro token simile o identico, se non utilizzando delle criptovalute. Ciò è reso possibile dal fatto che ogni NFT viene creato con un codice interno univoco scritto su tecnologia blockchain, resa visibile a tutti, cosicché il creatore di questa particolare tipologia di token godrà del diritto di proprietà, diritto assicurato dalla risultanza della visibilità del nome del proprietario ogni volta che si consulterà il token a mezzo della blockchain. Ciò ha reso possibile l’implementazione di un mercato, il quale sta osservando una crescita particolarmente sostenuta, in cui gli utenti scambiano tra loro token di proprietà esclusiva in cambio di criptovalute. Infatti, con un mercato globale comprendente una vasta gamma di settori come, ad esempio, utilities ed opere d’arte, il cui giro d’affari è stato attestato dalle stime di analisti indipendenti intorno ai 37 miliardi di dollari nei primi cinque mesi del 2022, rispetto a 40 miliardi per l’intero 2021 e considerato in crescita costante, gli NTF si sono imposti con amplissima risonanza nell’arte digitale, nel cui ambito consentono di decentralizzare il processo di esposizione e commercializzazione, fornendo massime garanzie alla tutela del diritto d’autore e garantendo l’accesso a mercati d’avanguardia. Ad oggi la creazione di NFT avviene prevalentemente attraverso un portafoglio digitale (wallet) sulla piattaforma blockchain Ethereum, che utilizza lo standard token ERC721 e la cui criptovaluta Ether (ETH) rappresenta la seconda moneta virtuale per capitalizzazione dopo i bitcoin.

Per ciò che concerne l’analisi di questa innovativa versione del diritto di proprietà, come si è pocanzi accennato, si deve considerare il fatto che, nel momento in cui un soggetto procede all’acquisto di un NFT, costui entra in possesso di una tipologia di token che rimanda direttamente ad un bene digitale. Ciò pone dei problemi di natura giuridica circa la precisa definizione della proprietà, visto che possono certamente sussistere delle differenze sostanziali tra un NFT e un altro. Per esempio nel caso di NFT che trasferiscono la proprietà di un’opera, si trasferisce la proprietà della copia dell’opera e non di quella originaria che potrebbe dunque essere oggetto di altre vendite; per essere più precisi gli NFT che trasferiscono la proprietà di un’opera, non trasferiscono la proprietà (intesa in senso giuridico) su quella specifica opera d’arte, bensì trasferiscono la proprietà su quella precisa copia dell’opera, senza impedire la libera proliferazione dell’opera originale sul web. Dunque, alla base degli NFT è necessario che sussista un autentico rapporto fiduciario tra autore e compratore, che va aldilà dell’utilizzo dello strumento di blockchain. Infatti, nel caso in cui con l’acquisto di un Non Fungible Token venissero acquistati anche ulteriori diritti sull’opera come, ad esempio, una cessione del diritto di riproduzione o pubblicazione, tali diritti dovrebbero essere assoggettati ad una regolazione disciplinata da un contratto terzo e al di fuori della blockchain, sistema di regolazione che solo eventualmente potrebbe riportare il riferimento all’operazione di cessione avente ad oggetto il token, ipotesi che comunque manterrebbe la propria natura, per così dire, tradizionale per ciò che concerne la forma e la tutela apprestata.

Altro elemento di criticità inerente all’innovativo mercato che qui si analizza, che ha contribuito ad alimentare il dibattito circa le tutele e gli istituti giuridici che regolano le operazioni economiche aventi ad oggetto le opere d’autore, è proprio quello relativo al diritto di quest’ultimo. In un siffatto contesto, connotato da una dimensione globale del mercato e da una sua totale deregolamentazione, è assolutamente possibile che si possa assistere a condotte lesive del copywright, accompagnate sovente da importante difficoltà nell’ottenimento di una adeguata tutela giuridica, in particolar modo quando si ha a che fare con fenomeni che agiscono in ambienti transnazionali, con tutti i conseguenti impedimenti causati dai conflitti scaturenti a causa della non uniformazione delle diverse discipline normative in materia di diritto d’autore. L’obiettivo futuro, quindi, dovrebbe essere quello di sancire in maniera più precisa possibile che natura abbia l’opera venduta e se il contenuto dell’NFT sia semplicemente un codice o l’opera digitale oppure se questo definisca tutti o una parte dei diritti sull’opera.

In definitiva, i NFT stanno rivoluzionando il nostro approccio con gli investimenti digitali e non solo nel campo dell’arte. Rappresentando dunque una preziosa fonte di innovazione e proficui investimenti economici, la speranza è quella di assistere ad una compiuta regolamentazione del settore che però lasci all’operatore il più ampio raggio di libertà, garantendo al contempo una sfera di tutele e garanzie ben definite.

di Dott. Antonino Guarino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *